Art. 20.
(Diritto a condizioni di lavoro eque e giuste).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto, pur in assenza di vincolo di orario, a congrui periodi di sospensione dell'attività giornalieri, settimanali e annuali.
      2. I periodi di cui al comma 1 sono determinati contrattualmente o, in mancanza, dal giudice secondo equità.